Pannelli fotovoltaici nei centri storici: il Consiglio di Stato apre alla svolta verde

Fotovoltaico nei centri storici

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2808 del 2 aprile 2025, ha segnato una tappa decisiva nella delicata questione dell’installazione dei pannelli fotovoltaici nei centri storici, accogliendo l’appello presentato contro il diniego opposto dalla Soprintendenza. Il provvedimento era stato ritenuto generico, immotivato e incapace di bilanciare adeguatamente la tutela paesaggistica con l’interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Energia rinnovabile e tutela del paesaggio: una convivenza possibile

Il passaggio verso le energie pulite è una priorità strategica per l’Italia, ma la sua attuazione si scontra spesso con la necessità di preservare il patrimonio culturale e paesaggistico, soprattutto nei contesti urbanistici più delicati come i centri storici.

La giurisprudenza è dunque chiamata a svolgere un ruolo cruciale nel trovare un equilibrio tra innovazione energetica e salvaguardia del territorio. La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un passo concreto in questa direzione.

Il caso di Firenze: tra vincoli e innovazione

Nel caso esaminato, gli appellanti avevano richiesto l’autorizzazione per l’installazione di impianti fotovoltaici su un fabbricato collocato all’interno della zona A del Regolamento urbanistico del Comune di Firenze, in un’area classificata come “Tessuto storico o storicizzato” e sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.m. 23 dicembre 1952 (Massiccio di Monte Morello).

La Soprintendenza aveva negato l’autorizzazione, senza però fornire una motivazione adeguata che giustificasse il sacrificio dell’interesse alla transizione energetica.

Una svolta giurisprudenziale: fotovoltaico come opera di pubblica utilità

Accogliendo il ricorso, il Consiglio di Stato ha chiarito che le opere per la produzione di energia da fonti rinnovabili rivestono carattere di pubblica utilità. Ciò implica che l’opposizione da parte degli enti preposti alla tutela del paesaggio debba essere supportata da motivazioni rigorose e puntuali.

In questo caso, è stato ritenuto illegittimo negare l’autorizzazione basandosi esclusivamente su una generica incompatibilità estetica, senza tenere conto delle caratteristiche tecniche dell’intervento: i pannelli sarebbero stati installati su falde non visibili dalla pubblica via, con finiture scure, non riflettenti e complanari al tetto, riducendo quindi l’impatto visivo.

Il criterio della compatibilità paesaggistica

La sentenza ribadisce che l’impatto visivo non può più essere considerato un criterio assoluto, ma deve essere oggetto di una valutazione concreta, considerando il contesto architettonico e paesaggistico, nonché le modalità tecniche di realizzazione dell’impianto.

Solo laddove la normativa regionale individui esplicitamente un’area come “non idonea” all’installazione di impianti rinnovabili si potrà parlare di inammissibilità. In tutti gli altri casi, è necessario procedere a una valutazione caso per caso, nell’ottica di promuovere una coesistenza intelligente tra tecnologia e patrimonio.

Una decisione che guarda al futuro

In conclusione, il Consiglio di Stato ha annullato il diniego della Soprintendenza, riconoscendo che l’interesse alla tutela del paesaggio non può tradursi in un ostacolo aprioristico alla transizione energetica.

La pronuncia costituisce un importante precedente per futuri interventi in aree vincolate, offrendo un orientamento più equilibrato e moderno, capace di coniugare sostenibilità ambientale e conservazione culturale.