La Corte di Giustizia UE: Parità di trattamento negli appalti pubblici limitata agli operatori di Paesi senza accordi internazionali

L’Unione Europea rappresenta uno dei mercati più ampi e dinamici al mondo, in cui beni, servizi e capitali circolano liberamente tra i Paesi membri, offrendo ampie opportunità di business anche a nazioni terze, desiderose di collaborare e competere su scala globale. Grazie a una solida regolamentazione degli appalti pubblici, l’UE garantisce trasparenza e competitività, promuovendo così scambi economici sia interni che internazionali. Tuttavia, il libero accesso al mercato europeo non è automatico per tutti: mentre alcuni Paesi beneficiano di accordi internazionali che consentono una partecipazione paritaria alle gare d’appalto, altri – sprovvisti di tali accordi – trovano limitazioni nell’accesso agli appalti pubblici.

In quest’ottica, la recente sentenza della Corte di Giustizia UE, emessa nella causa C-652/22, chiarisce ulteriormente le condizioni necessarie per partecipare a gare d’appalto pubbliche nell’Unione. Gli operatori economici di Paesi terzi senza accordi specifici con l’UE non possono, infatti, invocare la parità di trattamento, né contestare esclusioni dalle gare basandosi sul diritto dell’Unione.

Direttiva UE e parità di trattamento

In mancanza di un accordo internazionale tra l’UE e un Paese terzo, gli operatori di quest’ultimo non possono fare affidamento sulle disposizioni della direttiva 2014/25/UE – che disciplina gli appalti nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali – per chiedere di partecipare a una gara d’appalto nell’Unione alle stesse condizioni degli operatori degli Stati membri o di Paesi con accordi internazionali.

Data la competenza esclusiva dell’UE nella politica commerciale comune, le autorità nazionali non possono applicare disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva agli operatori economici di Paesi terzi senza un accordo con l’Unione.

Il caso croato

Il caso specifico riguarda un appalto pubblico in Croazia per la costruzione di un’infrastruttura ferroviaria. Una società turca, esclusa dall’aggiudicazione, ha contestato la decisione di assegnare il contratto a un altro offerente e ha chiesto chiarimenti alla Corte di Giustizia riguardo alla possibilità di modificare le offerte dopo la scadenza dei termini.

La posizione della Corte sulla Turchia

La Corte ha ribadito che l’UE ha accordi internazionali, come quello dell’Organizzazione Mondiale del Commercio sugli Appalti Pubblici (Aap), che garantiscono un accesso reciproco agli appalti per gli operatori economici dei Paesi firmatari. Tuttavia, un simile accordo non esiste tra l’UE e la Turchia; pertanto, gli operatori turchi non possono rivendicare la parità di trattamento nelle gare d’appalto europee né impugnare le decisioni di aggiudicazione.

Conclusioni della Corte di Giustizia

La Corte ha sottolineato che l’accesso degli operatori economici di Paesi terzi agli appalti pubblici negli Stati membri è una questione di competenza esclusiva dell’Unione. Pertanto, gli Stati membri non possono emanare norme o atti vincolanti in questo settore. In assenza di una regolamentazione dell’UE, spetta all’ente aggiudicatore valutare caso per caso se ammettere un operatore di un Paese terzo privo di accordo internazionale con l’UE. Inoltre, qualsiasi ricorso di tali operatori può essere giudicato solo in base al diritto nazionale e non a quello dell’Unione.

Con questa sentenza, la Corte ha dichiarato irricevibile la richiesta di pronuncia pregiudiziale presentata dalla società turca, chiarendo il ruolo delle norme dell’UE negli appalti pubblici transnazionali.