La Corte di Cassazione, con un’interessante pronuncia (Ordinanza n. 22575/2022), ha ribadito un principio di grande rilevanza nel settore dell’edilizia e delle professioni tecniche: la responsabilità solidale tra direttore dei lavori e appaltatore per i danni derivanti da vizi delle opere.
In questo articolo analizziamo i punti salienti della decisione e il suo impatto pratico per i professionisti e i committenti.
Il caso
Un condominio aveva citato in giudizio il direttore dei lavori per il risarcimento dei danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria mal eseguiti. L’architetto, a sua volta, aveva chiamato in causa l’impresa appaltatrice per ottenere il regresso.
In primo grado, il Tribunale di Milano aveva accertato l’inadempimento del direttore dei lavori e condannato l’appaltatore a indennizzarlo parzialmente. La Corte d’Appello aveva confermato questa impostazione, evidenziando la responsabilità solidale.
L’architetto e l’appaltatore avevano quindi presentato ricorsi alla Corte di Cassazione, che li ha rigettati entrambi.
Il principio di responsabilità solidale
Secondo la Cassazione, la responsabilità solidale tra direttore dei lavori e appaltatore trova fondamento nell’art. 2055 c.c. quando entrambi hanno concorso, con azioni o omissioni, alla causazione del danno. La Corte ha sottolineato che:
- La responsabilità non è esclusa dalla diversa natura dei contratti che legano appaltatore e direttore dei lavori al committente.
- Le loro azioni (o inazioni) possono convergere nell’unico illecito extracontrattuale.
Riferimenti giurisprudenziali:
La sentenza richiama precedenti pronunciati, tra cui Cass. 18521/2016, che ribadisce come la solidarietà sia applicabile indipendentemente dalla diversità dei contratti; ed infatti “entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse”
Il ruolo del lodo arbitrale
Un aspetto peculiare del caso è stata l’eccezione sollevata dal direttore dei lavori, basata su un precedente lodo arbitrale favorevole all’impresa. La Corte ha chiarito che il lodo non può vincolare un soggetto estraneo al contratto d’appalto, come il direttore dei lavori. Di conseguenza, non può essere invocato per escludere la responsabilità solidale.
Conclusioni pratiche
Questa sentenza rafforza l’importanza della vigilanza da parte del direttore dei lavori e ribadisce la necessità di un’esecuzione accurata da parte dell’appaltatore. Entrambi possono essere chiamati a rispondere solidalmente dei danni subiti dal committente, anche in presenza di contratti distinti.